Secondo il Codice, in parte recepito dalla nostra legislazione, spetta ai governi fornire informazioni adeguate in merito all’allattamento e verificare che quelle diffuse dai servizi sanitari e sociali siano corrette.

Il Codice si applica a tutti i latti artificiali sia in polvere sia liquidi, sia le formule speciali che i cosiddetti “latti di proseguimento”, a tutti gli altri prodotti che possano in tutto o in parte sostituirsi al latte materno quando presentati come adatti a bambini di età inferiore a 6 mesi, ai biberon e le tettarelle.

Il Codice non vieta l’uso né la vendita di tali prodotti, ma PROIBISCE ogni tipo di pubblicità e promozione al pubblico tramite il rilascio di campioni gratuiti e contatti tra aziende produttrici e gestanti.

Inoltre il Codice vieta che i professionisti ricevano regali da parte dei produttori.
Sono inoltre proibite le idealizzazioni tramite parole e immagini sulle confezioni e le asserzioni nutrizionali.

Per questi prodotti, il Codice RICHIEDE… [SEGUE]

 

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